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La volontà del legislatore non sarà intesa dal cittadino o non sarà bene intesa; 1.° quando le parole della legge non presentano proposizioni intelligibili; 2.° quando non presentano che una parte dell’idea che s’è voluta far nascere; 3.° quando presentano una proposizione differente da quella che il legislatore voleva esprimere; 4.° quando racchiudono proposizioni estranee mescolate con la proposizione principale.
I difetti dello stile possono dunque aver quattro capi: proposizioni inintelligibili, proposizioni equivoche, proposizioni troppo estese, proposizioni troppo ristrette.
Recherò in esempio una legge citata da Puffendorf, emanata, se non m’inganno, in uno stato in cui il delitto d’assassinio era divenuto frequente. «Chi avrà fatto scorrer sangue nelle vie, diceva la legge, sarà punito di morte.» Un chirurgo incontra altrui caduto in deliquio e gli fa un salasso. Questo avvenimento fece conoscere il bisogno d’interpetrar la legge, cioè scuoprì uno dei suoi difetti.
La compilazione di questa legge era viziosa per eccesso e per mancanza: per eccesso, perchè non eccettuava i casi in cui l’azione di fare scorrer sangue nelle vie non era che utile od innocente: per mancanza, perchè non s’estendeva alle contusioni e ad altre offese non meno perniciose delle ferite.
L’intenzione del legislatore era stata di proibire qualunque ingiuria grave che si fosse potuta commettere nelle pubbliche vie, ma egli non aveva saputo chiaramente esprimere tale intenzione.
Un giudice stando al testo della legge l’applica a fatti leggieri, anzi ad opere d’umanità.