Pagina:Della condizione giuridica della donna.djvu/533

Da Wikisource.

DELLE DONNE 527

ed estesa loro signoria, ebbero campo di comporre una propria legislazione, in cui furono accolte parecchie istituzioni di diritto privato, comuni a tutti i popoli germanici, e qualche influenza esercitarono sulle idee e sulle costumanze di quasi tutta Italia. Non da altra fonte in realtà provengono gli elementi germanici infiltratisi nel diritto italiano medioevale, e specialmente nel diritto statutario. Ma pochi furono quegli elementi, e qualcuno soltanto di grandissima importanza; la maggior parte di quei pochi passarono nel diritto italiano più nel nome che nella sostanza, perchè i Longobardi non ebbero forza in Italia né di svolgere in completo sistema, come fecero altri popoli germanici in altri paesi latini, le loro primitive idee giuridiche, né di preservare la maggior parte di quelle da mescolanza e graduale confusione colle corrispondenti idee romane.

Nella Lombarda, collezione relativamente recente della legislazione dei Longobardi, sono santi gli sponsali come in tutte le legislazioni germaniche, e l'infrazione loro è per le donne parificata all'adulterio; questo è punito colla morte, e il ratto con pena pecuniaria. Il divorzio, senza essere proibito, è però colpito di grave pena pecuniaria. E come in tutte le legislazioni germaniche medioevali, mentre la patria potestà è mite assai1, il padre, e in suo difetto i fratelli e gli altri parenti paterni, hanno il mundio sulle figlie, e le possono maritare a loro piacimento, fatta eccezione dalla Lombarda per le sole figlie vedove. Lo sposo paga alla sposa la meta o dotalitium, prezzo del mundio parentale2, da cui il matrimonio emancipa la donna, per collocarla sotto il mundio maritale. Ed oltre alla meta il marito dà alla moglie la morgengabe o dote, che ammonta al terzo dei suoi beni al più; pre-

  1. Anzi si estingue nel padre se questi rimase assente tre anni dalla famiglia, senza curarsene.
  2. La Metha longobarda corrisponde al pretium nuptiale dei Borgognoni, alle arraæ della legge visigotica, al ceap o gyft anglo-sas.