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54 DELLA CONDIZIONE GIURIDICA

sii modesta, sii modesta. E tuttavia le donne hanno un po' di tutti i difetti sopra accennati»1.

Proposizioni consimili si riscontrano in copia innumerevole nelle opere letterarie e giuridiche dei secoli di mezzo non solo, ma anche dei successivi fino ad epoca non lontana da noi. Era un vezzo comune quello di presentare certi difetti morali propri esclusivamente delle donne, ritraendone argomenti di vituperare e deridere l'intero sesso femminile. Non mancavano proverbi relativi, alcuni dei quali sentonsi ripetere qua e là anche al dì d’oggi, e non sono i soli che invece della sapienza del popolo, esprimono avanzi, o come direbbe il Tylor2, survivals di una passata ignoranza.

Fra le più curiose dichiarazioni di colali pregiudizi vi ha certamente quella di un tale Verger, giureconsulto francese del secolo XVI, il quale in una sua difesa dei diritti del re di Francia Carlo V (1516) contro il re d'Inghilterra trovò modo di intercalare una sfilata di invettive contro il sesso femminile, raccolte con diligenza degna di causa migliore, dal patrimonio dei pregiudizi correnti. Nove sono, egli dice con serietà, i difetti delle donne. In primo luogo: per natura esse procurano il proprio danno; in secondo luogo, sono avarissime; in terzo luogo, impetuosissime; in quarto luogo, di animo cattivo; in quinto luogo, azzardose; in sesto luogo, false; in settimo luogo, proclivi a fare il contrario di ciò che vien loro comandato; in ottavo luogo, facili a far palese il loro disonore; in nono luogo, finalmente, le sono accorte e maliziose. Dopo di che egli soggiunge pur con tutta serietà che donne di buon carattere ci sono, ma molto rade, di guisa che non si possono far leggi a loro riguardo, come non se ne fanno per le

  1. Parabole, leggende, pensieri, raccolti dai libri talmudici e tradotti dal professore Giuseppe Levi, Vercelli, p. 387
  2. Primitive culture.