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Pagina:Della costruzione di altri ponti sull'Arno.djvu/12

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di provvedere ai pubblici servizi, l’Avvocatura dice: “La “Societá Seguin ha gli stessi obblighi assunti dalla Societá per la costruzione della strada San Leopoldo, di quella della Maria Antonia e della Centrale e simili: le quali tutte non hanno la sola obbligazione di pagare il prezzo dell’espropriazione dei fondi, ma altresí quella del risarcimento dei danni che l’opera intrapresa può produrre” 1 E nel 1851 il Comune di Legnaia continuava a presentare reclami per aver perduti i canoni che gli provenivano dalla soppressione delle barche traiettizie, reclami che erano stati sempre respinti, perchè lo Stato voleva mantenere integri i principii di diritto pubblico sulle regalie e “libera e spedita l’azione governativa per i miglioramenti che fossero da indurre nei diversi rami dell’amministrazione pubblica”2.

Dall’esame di tali documenti possiamo subito stabilire:

1°. Che i Ponti di Ferro furono costruiti per provvedere alle comunicazioni nel territorio suburbano, secondo tutto un piano di miglioramento della viabilitá;

2°. Che nè il Governo, nè il Comune di Firenze vollero imporsi alcuna limitazione per le comunicazioni fra l'una e l’altra riva dell’Arno, nell’interesse esclusivo della popolazione urbana.

Troviamo infatti che il Comune, allora limitato dalle mura cittadine, ebbe rapporti con la societá Seguin, fino al 1860, solo in quanto la costruzione e la manutenzione dei ponti potesse avere influenza sul deflusso delle acque del fiume, specialmente in relazione allo sbocco delle fogne. Cosí, ad esempio, la magistratura civica nell’anno 18483 dimandò di essere autorizzata ad intraprendere una lite


  1. Avvocatura Regia, filza 77, carte 459 e 460.
  2. Avvocatura Regia, 1855, filza 23.
  3. Avvocatura Regia, filza 76, dal Maggio all’Agosto 1848, a carte 269.