Pagina:Della costruzione di altri ponti sull'Arno.djvu/14

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distrutto con permissione revocabile a piacimento dell'Autoritá superiore1.

La Societá Seguin non fece alcuna opposizione e solo nel 1852 dimandò al Prefetto di Firenze che fosse revocata tale concessione “riservandosi di agire per tutti gli indennizzamenti ai quali riteneva d’aver diritto contro il Governo”2. Ma l’Avvocato Regio rispondeva: “Inoltrato “al mio esame l’affare feci sentire ai rappresentanti della societá che la concessione del 1835 era diretta alla costruzione dei ponti, e che se allora furono soppresse le barche lo furono in grazia del ponte, rovinato il quale, non solo cessava la ragione della soppressione, ma, di piú, subentrava la necessità di ripristinare la barca. Se allora si fosse presentata la Societá, avrebbe potuto ottenere forse la preferenza, se non per un diritto a lei “competente per un giusto riguardo. Ma se nel di lei silenzio l’autorità governativa provvide a seconda del dispaccio 22 Novembre 1844, agì nelle sue competenze che l’impegnavano a riaprire una comunicazione interessante pel pubblico“.

Allora i rappresentanti della societá si studiarono di suscitare questione col Governo per altra causa nella quale si sentivano abbastanza forti. Il 24 Luglio con sovrana risoluzione era stata permessa la ricostruzione del ponte San Ferdinando, purché fosse rimosso il terrapieno che occupava parte dell’alveo del fiume, sul lato destro, per lasciare libero il corso delle acque. La Societá chiese che.

  1. S. A. I. e R. si è degnata approvare, attesa l’urgenza, di stabilire una “comunicazione fra le due rive dell’Arno fuori di Porta alla Croce e di Porta San Niccolò, interrotta per la caduta del Ponte di Ferro che ivi esisteva, che venga da V.S. Ill.ma autorizzato Francesco Cioci, al quale appella la sua ministeriale del 21 stante, a stabilire passaggio con barca nell’accennata localitá, con che una tal permissione debba intendersi revocabile ogni qual volta sia creduto proprio dell’Autoritá Governativa, senza che il detto Cioci possa vantare “titolo alcuno ad indennitá o compenso”. Ivi, a carte 612.
  2. Ivi, a carte 646.