Pagina:Della costruzione di altri ponti sull'Arno.djvu/17

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l'Articolo 13 del rescritto di concessione, perchè le barche traiettizie da sopprimere erano quelle in servizio del sistema stradale dei Comuni suburbani, e la distanza delle tre miglia dal primo e dal secondo ponte, doveva riferirsi soltanto agli sbocchi di tali vie verso il fiume, come emerge dalle intrinsiche ragioni determinanti la concessione e com’è ovvio anche osservare notando qual sia la distanza fra i due ponti.

Cosí abbiamo risposto al primo quesito, e confidiamo che sia risposta sicura e precisa.

In ordine al secondo osserviamo, che ammessa pure l'ipotesi piú favorevole alla società anonima, che, cioè, le concessioni dei pubblici servigi, dopo l’evoluzione storica che ebbero dal medioevo a noi, possano presentare il carattere giuridico del contratto, bisognerà sempre concludere che si tratta di un contratto di diritto pubblico, e che lo Stato concede diritti e assume obblighi solo come ente politico e solo per fini d’ordine sociale. Sia pure che in tali atti, come autorevoli giureconsulti opinano, si debbano distinguere i rapporti attinenti al pubblico servigio, da quelli meramente convenzionali che concernono gli interessi del concessionario; ammettiamo pure, in ipotesi, tale dottrina, che, invero, non è quella prevalente, nè quella che il vostro relatore professa, sempre bisognerà venire a queste conseguenze: che l’amministrazione pubblica mantenne e mantiene la sua libertà di volere e di agire nell’esercizio discrezionale del suo impero; che la volontà e i diritti dei concessionari sono subordinati alle mutevoli esigenze di esso; che il concessionario potrà soltanto esigere il risarcimento del danno patrimoniale che ne potrà subire, secondo le previsioni sui normali effetti della concessione.

Dunque non si può seriamente mettere in dubbio la facoltà di modificare o di revocare anche la concessione,