Pagina:Della costruzione di altri ponti sull'Arno.djvu/22

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2.° Che i Ponti siano costruiti in modo da non recare il più piccolo impedimento alla libertà e sicurezza della navigazione, sì di giorno che di notte, neppure durante l’esecuzione dei lavori;
3.° Che nella costruzione dei due Ponti sia impiegato ferro dell’Amministrazione della Magona e Miniere della Toscana, se detta Amministrazione sarà in grado di fornirlo ai prezzi consueti;
4.° Che avanti di dare il passo sui Ponti ne sia verificata la solidità per la sicurezza del transito pubblico, e che tale verificazione ne possa essere ripetuta qualunque volta e in qualunque tempo piaccia al R. Governo;
5.° Che il R. Governo possa in qualunque tempo esigere che la Società faccia a di lei carico e spese, le riparazioni atte a provvedere alla sicurezza del transito, nonchè alla conservazione dei Ponti nell’ordinario buon grado;
6.° Che i Fratelli Seguin prima d intraprendere la fabbricazione dei Ponti versino nella Cassa della Imperiale e Reale Depositeria la somma di Lire Duegentonovantasettemilaseicentodiciannove e soldi dieci, con titolo di imprestito fruttifero in ragione del quattro per cento in anno;
7.° Che tale imprestito specialmente destinato a garantire l’adempimento degli obblighi che relativamente alla fabbricazione dei detti Ponti vengono assunti dai Fratelli Seguin;
8.° Che detto imprestito debba star fermo per anni 2, a cominciare dal giorno del fatto versamento di Lire Duecentonovantasettemilaseicentodiciannove e Soldi dieci, e ciò nonostante che i Ponti debbano essere e siano effettivamente ultimati in più breve periodo di tempo;
9.° Che sia in facoltà del Governo di scegliere fra i disegni dei Ponti Sospesi presentati dai Fratelli Seguin quello o quelli che saranno del suo maggior gradimento;