Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/104

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ne assicurava da sè stessa; quando gli era dato da’ vescovi provinciali, o dal sommo potefice, era al fin sempre la Chiesa cattolica che ne faceva la scelta: ed ella sapeva, ella dovea sapere quello che le conveniva; in caso contrario faceva male a sè stessa, nessuno le facea ingiuria. Ma venendole imposto, dee prenderselo, purchè egli sia sufficiente. E che vuol dire uomo grave e laureato in teologia? Che, vuol dire un uomo di ventisette anni? Quanto anco il processo che ne fa la santa sede avanti di confermarlo, fosse una garanzia alla Diocesi, che cosa garantirebbe questo processo? Che il vescovo è un uomo grave, è un laureato. E dee poter bastare ciò ad una diocesi? ogni uomo grave ed ogni uom laureato sarà un vescovo conveniente per essa? Ove anche mi astenga dal dimandare se sarà il più conveniente; quanta latitudine non lasciano queste parole di uomo grave, e di dottore, e di ventisette anni? Quale e quanta gradazione fra uomini gravi? quanta diversità di dottrina fra quelli che hanno ricevuto l’alto onore della laurea? Ci fermiamo noi a parole o guardiam le cose? Confidiamo nelle nostre Università? la dottrina delle quali è ella tutta piovuta dal cielo? sarà la dottrina di Salomone? è da per tutto buona, sicura? In fine adunque a che ci ridurremo, se non ad aver de’ vescovi il cui pregio sarà negativo, cioè che saranno uomini a cui non si potrà trovare alcuna grave, pubblica macchia? L’ispezione della santa Sede certo non può andar più oltre, e se potesse e volesse, la sua battaglia co’ principi sarebbe continua: il vescovo adunque è finalmente eletto, non perchè in lui si accumuli il maggior numero di pregi, ma perchè non v’è crimine, o a dir più veramente, accusa certa contro di lui. Ora una tale bontà negativa basta ella a formare non dirò un buon vescovo, ma nè pure un buon cristiano?

112. Un’altra massima inviolabile della chiesa circa la elezione de’ prelati, fu sempre «che fosse eletto un sacerdote conosciuto, amato e voluto da tutti quelli a cui egli dee comandare1;» il che è quanto dire da tutto il clero e popolo della diocesi a cui è destinato. Può avervi adunque una persona fornita di rari pregi, e non bastare ancora ad essere il vescovo in una diocesi, secondo le sante e antiche massime della chiesa, o sia per esservi ignoto, o per non avvenirsi al carattere di quelli che debbon essere suoi sudditi, o per esservi mal voluto da loro. Una chiesa è come una persona che ha confidenza in un ministro dell’altare, e non in un altro; e il suo desiderio di avere a padre e pastore colui in che ella ha più di confidenza, è ragionevole e buono; e perchè non sarà soddisfatto? Ora se il principe nomina il vescovo, il comun voto resta le più volte inadempito. La massima adunque piena di prudenza e di carità, che la Chiesa ebbe sempre nella nominazione de’ vescovi, è sovvertita.

113. Una terza massima invariabile nella Chiesa fu quella, che «a vescovo si eleggesse un sacerdote, che fu lungo tempo ascritto al clero della diocesi che dee governare, e non mandatovi nuovo da straniero paese2.» Chi è vivuto e per così dire invecchiato nella diocesi, conosce le cose, le persone, i bisogni ed i mezzi convenienti a soddisfarvi; è conosciuto è stimato pe’ lunghi servigi da lui prestati; è già antico padre di quel popolo, antico confratello di quel clero; ed oltre la luce delle sue virtù, il debito

  1. Vedi addietro 79 e seg. — Il non esser noto un Vescovo a’ diocesani era un caso che lo dichiarava illegittimo, e intruso. S. Giulio i in una sua lettera agli Orientali (apud Athan. Ap. ii), induce che Gregorio surrogato nella sede di Alessandria sia un intruso, quia nec multis notus, nec a presbyteris, nec ab Episcopis, nec a populo postulatus fuerat. S. Celestino i: Nullus invitis detur Episcopus (Ep. 2) S. Leone: Qui praefuturus est omnibus, ab omnibus eligatur (Ep. 84).
  2. Sentenza solenne di tutta l’antichità: Ex presbyteris ejusdem ecclesiae, vel ex diaconibus optimus eligatur. S. Leone, ep. 84. Innocenzio i, nell’epistola al Sinodo Toletano (cap. ii), condanna il fatto di Rufino, qui contra populi voluntatem et disciplinae rationem Episcopum locis abditis ordinaverat.