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Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/72

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84. Di più: gli uomini di legge, che sono nelle corti quello che i sofisti demagoghi sono in un popolo pervenuto alla corruzione, trovarono questo singolare argomento: «Il principale tira seco l’accessorio; ma i feudi fra i beni della chiesa sono il principale; dunque anche tutti i beni della chiesa devono prendere la condizione de’ feudi, e restar soggetti alla stessa legislazione1.» Con questa singolare argomentazione tutti i beni della chiesa ebbero l’alto onore di essere considerati come enti nobili, come beni di prim’ordine, e perciò beni in qualche modo regi2. Indi il re pretese non più sui soli feudi, ma su tutti i beni ecclesiastici indistintamente que’ diritti che aveva sui feudi: volle aver da tutti la regalìa, cioè i frutti de’ benefizi3 vacanti che alla morte del beneficiato dovean ricadere nelle mani del principe, il quale poi molte volte ne disponeva a suo buon piacimento come di cosa al tutto propria4.


    siastici senza l’autorità e licenza di lui.»

    I Re di Francia pure volevano che dipendesse da loro il potersi i fedeli cristiani ritirarsi dal mondo e consacrarsi a Dio nelle religioni. Incmaro però, in una lettera a Carlo il Calvo, dice espressamente a quel monarca che una tal legge non fu mai ricevuta dalla Chiesa. Questa lettera è pubblicata dal P. Cellotti col Concilio Duziacese.

  1. Ved. Nat. Alessandro: In saec. xiii et xiv, Dissert. viii, art. 1
  2. Questi avevano, si dice, una protezione e difesa maggiore, ma il potere civile non è istituito per difendere tutte le proprietà egualmente?
  3. Il nome di benefizii, che si ritiene ancora universalmente nella Chiesa, trae l’origine dei benefizi prima militari, e poi anco ecclesiastici, che assegnavano i monarchi delle nuove sovranità del medio evo. Rammenta quel nome la vendita che il Clero fece della sua libertà al principe, cambiandola colle ricchezze.
  4. La Chiesa non ha taciuto: ha cercato difendersi contro sì fatte usurpazioni. Ma chè opporre alle armi? Ella non avea che la ragione, l’autorità, i canoni. Eccone alcuni.

    Il grande Concilio ecumenico di Calcedonia già fino dall’anno 451 avea formato questo canone: Redditus vero viduatae Ecclesiae integros reservari apud oeconomum ejusdem Ecclesiae placuit.

    Il Concilio Regiense dell’anno 493 can. 6 così decreta; Stabili definitione consultum est, ut de caetero observaretur, ne quis ad eam Ecclesiam, quae Episcopum perdidisset, nisi vicinae Ecclesiae exequiarum tempore accederet; qui visitatoris vice tamen ipsius cura districtissime gereret, ne quid ante ordinationem discordantium in novitatibus Clericorum subversioni liceret. Itaque cum tale aliquid accidit, vicinis vicinarum Ecclesiarum inspectio, recensio, descriptioque mandatur.

    Nei Concilî di Spagna Valentino e Ilerdese degli anni 524, 525 si ripete la disciplina stabilita nel Concilio di Calcedonia.

    Nel concilio ii di Orleans dell’anno 533, c. 6, si decreta che; morto il Vescovo di una Diocesi, il suo vicino venendo a fargli i funerali, raguna i sacerdoti, faccia un esatto inventario delle cose di quella Chiesa, e ne affidi la custodia a persone diligenti e sicure, come nel concilio Regiense.

    Il concilio v di Parigi dell’anno 614, can. 7, decreta che nessuno tocchi i beni di un Vescovo o d’un cherico qualsiasi che muoia nè pure se v’interviene regio precetto, e ciò sotto pena di scomunica, e vuole che ab Archidiacono vel Clero in omnibus defensentur et conserventur.

    Il celebre Incmaro Arcivescovo di Reims così scriveva nel secolo ix ai Vescovi e principali della sua provincia (ep. ix) Et sicut Episcopus et suas et ecclesiasticas facuitates sub debita discretione in vita sua dispensandi habet potestatem, ita facultates Ecclesiae viduatae post mortem Episcopi penes oeconomum integrae conservari jubentur futuro successori ejus Episcopo: quoniam res et facultates ecclesiasticae non imperatorum atque regum potestate sunt ad dispensandum vel invadendum, sive diripiendum, sed ad defensandum atque tuendum. Le stesse cose questo celebre Vescovo scrive direttamente al re Carlo il Calvo, ep. xxix; e lo stesso ripete in diverse sue lettere, come nella xxi, e xlv.

    Un altro celebre Arcivescovo di Reims, cioè Gerberto, quegli stesso che fu poi sommo Pontefice col nome di Silvestro i, stabilisce la stessa dottrina nella sua lettera 118. diretta al clero ed al popolo.

    Essendo queste leggi tanto ripetute, e inculcate nella chiesa, non potevano i principi fino al secolo ix manomettere le facoltà della Chiesa senza incorrere nella pubblica disapprovazione: quindi gli Annali Bertiniani, in ragion d’esempio, all’anno 882 non