Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/415

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9.° Si dovrà pure stabilire un modo facile e pronto di porgere i richiami che taluno credesse aver diritto di fare contro l’amministrazione ed i suoi agenti per inosservanza delle discipline e cautele prescritte, onde tosto conseguire la dovuta indennità:

10.° Nè vuolsi omettete di determinare i dritti competenti all’amministrazione verso i privati, acciò la strada sia di ogni guasto per essi fatto mantenuta illesa; — non possano frapporre ostacolo alcuno, al corso de’ convogli; — ogni viandante che usa d’essi si conformi alle discipline fissate; — i confrontanti alla strada ne rispettin la cinta, le barriere, le difese; — non innalzino che alla prescritta distanza case o edifici; — il tutto sotto pena de’ danni causati, da valutarsi speditamente con regolare contradittorio giudicio.

Tutto ciò relativamente all’ordine da osservarsi nella costruzione e nell’esercizio delle strade concedute a società industriali.

Quanto poi al buon governo interno di queste società, si dovrebbe statuire:

1.° Non potersi alcuna società anonima definitivamente costituire per tali imprese, finché la concessione d’esse sia stata accordata ad alcuni tra i soci fondatori, proponenti la societa1

  1. Dovendosi venire a patti con società industriali, si fa quistìone se convenga di aver per massima di pretenderle composte soltanto di speculatori sudditi, liberi di procurarsi all’estero i capitali che potranno occorrer loro, ma di non ammettere come intervenienti al contratto gli esteri speculatori insieme a quelli indigeni, molto meno d’averli soli a patteggiare. I capitali essendo cosmopoliti, certo è che non debbesi precludere la via a quelli esteri di concorrere nelle divisate imprese, molto meno poi tra noi, dove per la scarsa abbondanza dei capitali medesimi le imprese in discorso sarebbero sempre imperfette. Però non può tacersi un pericolo cui espone talvolta l’intervento degli speculatori esteri. Vogliamo parlare delle complicationi diplomatiche cui possono per avventura esser causa nel caso di sinistri succedenti all’impresa, che cerchi indennità. Se il governo contraente è quello di una grande potenza, la quale possa sempre mantenersi affatto indipendente, il pericolo prealegato non merita alcun riguardo; perocché alle altrui rappresentanze diplomatiche rispon-