Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/418

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7.° La società costituita dover eleggere tra’ suoi azionisti un consiglio direttivo, il quale la governi a norma del proprio sta-


    di coteste giunterie, derivato forse dalla stessa sorgente, narrandovisi che una compagnia erasi formata a Londra per la costruzione d’una strada ferrata da Trieste a Venezia. Codesto giornale dichiara, nello smentir tale annuncio de’ fogli inglesi, che quella compagnia non ha mai fatto alcuna domanda al governo per ottenere la concessione per ciò necessaria. Il gabinetto di Vienna, d’altronde, non ha l’intenzione, si aggiunge, d’aprir per ora una strada ferrata tra Venezia e Trieste, alcune domande fatte al proposito essendo state depellite. (Gazzetta d’Augusta e Monitore Universale di Francia del 16 luglio 1845 N.° 197). Ancora; nella Gazzetta di Torino del 1° agosto 1845, n.°174, havvi un articolo, estratto pure dalla detta Gazzetta d’Augusta, in cui, sotto la data di Roma del 19 luglio, narrasi che un inglese speculatore (lo stesso che fece proposte reiette a Torino, a Milano ed a Bologna, accolte a Firenze), essendo andato a Roma, onde proporre di far strade ferrate negli Stati pontifici, abbenchè ivi pure ripulso, essendosegli risposto: non pensarsi per ora da quel governo a concessioni, ma quando se ne facessero, volersi a favore de’ sudditi, non di esteri fare, lasciando tuttavia che i sudditi istessi si procurassero poi, se lo voleano, dagli esteri gli occorrenti fondi; non esitò, ciò malgrado, a far pubblicare a Londra dal Times un articolo, che annuncia fermato a Roma con un banchiere e col banco romano un convegno per la società austro-itala-inglese, e chiamarsi, in conseguenza di esso convegno, agli azionisti 2 ghinee cadauno, le quali, ove fossero vendute le 20,000 azioni proposte, dovrebbero comporre le 40.000 ghinee, che s’allegavano doversi sborsar di cauzione; allegazione quella affatto insussistente, nessun convegno essendovi. Arroge che, onde rispondere poi a certo articolo inserito, con sorpresa de’ buoni, nella Gazzetta di Firenze del 9 luglio 1845, N.° 28, a nome di quella società, in cui insinuavansi concerti presi colla società bolognese, l’eminentissimo cardinale Legato permise nella Gazzetta Privilegiata di Bologna l’inserzione d’un articolo di protesta e di dichiarazione; col quale articolo il pubblico è disingannato, che nè con essa società inglese, nè con nessun’altra la società progettata in Bologna mai ebbe alcun patto d’operare d’accordo; che anzi fra le condizioni intese del progetto sociale evvi quella di riservare ai sudditi il concorso alla divisata impresa. Molti altri esempi potrebbero aneora citarsi. Ma i precedenti sembrano dispensare da ulteriori riflessi sulla moralità di tali atti, e provare come i governi prudenti, i quali non vogliono lasciar libero il campo alle speculazioni dell’aggiotaggio, debbono ordinare appunto le suggerite discipline, e ricusare di trattare con sì fatti speculatori, immeritevoli di fiducia.