Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/468

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Negli Stati sardi la previdente saviezza d’un governo paterno ed oculato, resistendo alle sollecitazioni degli speculatori, i quali non mancarono di cercare con ogni maniera d’inviti e proposte di ridurlo al mal passo, seppe finora tenere illeso il paese da quella tabe; e mentre notiamo come i sudditi debbono essergliene grati, faceiam voti perchè, senza lasciarsi sedurre dagli altrui sofismi, o intimorire da certe impazienze, quel governo continui nel tenuto sistema.

A Parma, a Modena, a Bologna ed a Roma fin qui mancò l’occasione. Noi, che pensiamo potersi far le vie ferrate senza inciamparvi, ben lontani dal desiderare che non si facciano, come vorrebbero alcuni, per sfuggire ai pericoli dell’aggiotaggio: auguriamo a quegli Stati, che i reggitori d’essi, imitando gli altri governi italiani, i quali seppero tentar l’assunto, scansando gli abusi d’esso, procurino ai sudditi un beneficio che il voto pubblico non dubbio sollecita nel modo più evidente ed insieme più giusto.

A tutti i governi italiani, in somma, desideriamo il cauto e retto ordinamento delle vie ferrate, che la rispettiva condizione de’ luoghi dimostra utili ed opportune; colle cautele però gii consigliate e che seguono, qui riepilogate in più esatta formola, onde tener sempre lontano dalla Penisola il fatale malanno, cui ci credemmo tenuti a muover guerra, svelandone e combattendone le male arti e le illnsioni:

1.° Nell’ordinamento di qualsivoglia società per azioni sia proibito di creare ed attribuire ai fondatori quelle beneficiarie.

2.° Venga in tale occorrenza pure vietato di far traffico delle promesse d’azioni, molto più delle prime ricevute provvisionali delle dette promesse, con cui i concorrenti impegnansi, mediante una determinata somma versata, a promettere di prendere un dato numero di azioni.

3.° Non sia lecito alcun traffico di azioni che dopo la costituzione definitiva della società, e remissione regolare delle cedole costituenti la proprietà d’ogni azione.

4.° Dichiarisi specialmente proscritto l’uso de’ contratti a termine, coi quali prendesi l’impegno di rimettere ad epoca fissa,