Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/545

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Che se per la non intervenuta concessione, o per qualsivoglia altro motivo non potesse intraprendersi la costruzione della strada, le somme incassale dai promotori saranno restituite ai possessori delle azioni, o promesse di azioni, fatte le deduzioni per i titoli che nel manifesto dovranno essere espressamente dichiarati.

7. Saranno i promotori dell’impresa personalmente responsabili di faccia ai terzi del non adempimento degli obblighi dai medesimi assunti col manifesto predetto, e dell’omissione delle indicazioni e dichiarazioni che a forma dei precedenti art, 5.° e 6.° esso deve contenere, e per ogni migliore effetto dovranno depositarne con le debite formalità, e contemporaneamente alla pubblicazione, un esemplare firmato di proprio pugno nell’archivio generale dei contratti della città di Firenze, e un altro esemplare, parimente firmato di proprio pugno, nella cancelleria della corte regia.

8.° Essendo la materia delle pubbliche strade di esclusiva competenza dell’I. e R. governo, resta dichiarato che i progetti relativi alla costruzione di strade a rotaie di ferro per uso pubblico formate senza preventiva autorizzazione del governo predetto, saranno da esso riguardati per illegali, e perciò inattendibili.

Dalla Real Conculta, il 15 aprile 1845.

V. V. Giannini.


P. Mensini.