Pagina:Discorso sulla crisi granaria - Francesco Perrone - 25 Febbraio 1915.pdf/40

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Come è stato felice chi ha redatto questi decreti e ha pensato all’inappellabilità e irricorribilità sulla fissazione dei prezzi, così avrebbe dovuto pensarsi a questo che ora rilevo.

Il commercio internazionale dei grani è regolato non da un contratto in cui la libera volontà delle parti si esplica e si consacra nella forma scritta, ma è regolato e stilato in inglese, e vi è una clausola per cui l’intermediario o rappresentante o acquirente dei grani deve andare, in caso di divergenze, dinanzi ad una Commissione arbitrale in Londra. È quella clausola che, nella Corn Association, regola e disciplina i rapporti del contratto privato.

Questa clausola ha enorme importanza sul mercato dei grani, perchè quando il commerciante italiano, o intermediario o grossista o rappresentante riceve con la polizza generale accompagnata da questo documento, il grano, e poi lo suddivide attraverso il titolo nuovo che si chiama delivery order — il che è pratica del commercio inglese all’ingrosso, del grande commercio americano fatto nei trasporti a grandi masse, per cui le grosse quantità trasportate vengono poi così frazionate e consegnate attraverso il giro di questo titolo, che è una figliazione della polizza, — può incontrarsi in una serie di questioni sia tra venditori originali e compratori primi, sia tra questi e i successivi per qualità, quantità, prezzi. Le prime come le successive contrattazioni si riportano e richiamano la clausola d’arbitraggio.