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rendita netta realizzata sull’intiero andamento della strada centrale e l’importare dell’interesse garantito sul capitale sociale determinato.

Art. 11. La rendita netta per gli effetti espressi nello articolo precedente sarà quella che resulterà dagli annui incassi, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni qualunque prelevazione di fondo di riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia restauro straordinario di cui per qualunque causa si verificasse il bisogno.

Art. 12. All’oggetto che dette spese siano tenute nei giusti limiti, né venga la rendita per detrazione delle medesime oltre la debita misura diminuita, dovrà ogni anno essere sottoposto alla Commistione Governativa, per la conveniente approvazione, uno stato di previsione di esse spese, né oltre la cifra da questo stato risultante potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza fra la rendita netta e l’importare dell’interesse garantito.

Art. 13. Se per caso fortuito, straordinario e di forza maggiore, restasse interrotto per un lasso di tempo non breve il regolare esercizio della strada, o in totalità o per un tratto superiore alla terza parte della lunghezza della medesima, s’intenderà pure sospeso, durante la detta interruzione l’effetto dell’accordata garanzia.

Art. 14. Le somme, che gli Stati contraenti dovessero pagare alla società Concessionaria in conseguenza della garanzia precitata, dovranno essere loro rimborsate sopra le eccedenze che al di là dell’interesse garantito si verificassero nei prodotti degli anni successivi.

Art. 15. All’effetto poi di stabilire più particolarmente la misura dell’impegno, che ciascun Governo assume nel garantire alla Società Concessionaria un minimum d’interesse sul capitale che verrà impiegato nella costruzione ed attivazione della strada, centrale Italiana, resta concordemente determinato quanto appresso:

Sarà tenuto conto distinto, dirimpetto a ciascun Governo, delle somme tutte impiegate esclusivamente nella costruzione