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REGOLAMENTO SPECIALE


che stabilisce le attribuzioni


DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE


PER LA STRADA FERRATA DELL’ITALIA CENTRALE


a termini dell’Articolo 23 della Convenzione 1 Maggio 1851


APPROVATO DAI RISPETTIVI GOVERNI



PARTE I.a


Attribuzioni Generali della Commissione.


1. A fine di dare esecuzione alla Convenzione stipulata il 1.° Maggio 1851 fra i Governi di Roma, d’Austria, di Modena, di Parma e di Toscana per la costruzione ed attivazione della Strada Ferrata dell’Italia Centrale, la Commissione internazionale, composta di cinque Commissari, uno per ciascheduno dei Governi Segnatari, istituita colla suddetta Convenzione, ha preso sede in Modena.

2. I suoi obblighi, le sue attribuzioni e facoltà derivano dallo scopo della sua istituzione.

3. Essa costituisce un’Autorità separata da qualunque altra, delegata dai rispettivi Governi ad ordinare, ammettere o rigettare i relativi progetti, a procurarne la fedele esecuzione, a dirigerne e sorvegliare il buon andamento, e quello dell’amministrazione relativa all’esercizio della Strada Ferrata entro i limiti della Convenzione, ed in ultima istanza.

4. La Commissione si adunerà (compresa la tornata stabilita pel 1.° Marzo prossimo venturo) due volte all’anno periodicamente, in primavera cioè ed in autunno, e precisamente nei mesi di Aprile e di Ottobre, non escluse le tornate straordinarie quando fossero opportune.