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ca, dovrà eseguirsi il deposito del detto milione avanti che incominci tale emissione. Al deposito materiale potranno sostituirsi le garanzie stabilite all’articolo 19 della più volte citata Notificazione.

Inoltre si obbliga la detta Società, all’atto della stipulazione del contratto, di comprovare il buon esito della intrapresa, perchè già da lei assicurati i mezzi necessari alla medesima per un terzo almeno del capitale sociale.


Articolo 21.

[Esenzione dalle imposte e dazi. (Vedi l'art. 29).]

La Società sarà esente da qualunque imposta ordinaria, straordinaria e speciale sulla strada, suoi accessori ed oggetti per l’esercizio della medesima, ed avrà libera introduzione, franca di dazio e di altre gabelle, per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessari alla costruzione della strada, primo armamento ed attivazione della medesima, con obbligo di soddisfare alle formalità che le verranno prescritte, e specialmente di esibire un certificato del Commissario del rispettivo Governo per gli oggetti da introdursi dall’estero, come sopra, volta per volta.


Articolo 22.

[Esenzione dal diritto dei contratti.]

La Società sarà pure esente dal diritto proporzionale di cui fossero passivi tutti gli atti che dovesse stipulare per la costruzione ed esercizio della strada, i quali saranno registrati o, come dicesi, interinati col pagamento del minimum fra i diritti fissi stabilito dalle leggi dei rispettivi paesi.


Articolo 23.

[Diritto di espropriazione. (Vedi gli art. 24 e 25.)]

La Società avrà il diritto di procedere per via di espropriazione coatta all’acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica, che siano necessari per l’esecuzione della strada, come per l’erezione di tutti gli stabili necessari al servi-