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Pagina:Emma Perodi - Roma italiana, 1870-1895.djvu/72

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Però fino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale di cui all’art. 18 rimangono soggetti all’exequatur e placet Regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17. — In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d’ogni altro di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Pero tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all’ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.

Art. 18. — Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno.

Art. 19. — In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addi 13 maggio 1871.


I nuovi oneri parevano gravosi ai Romani. Occorsero lunghe trattative perchè il municipio annuisse a pagare 3,800,000 lire l’anno al Governo, come quota del dazio consumo, e circolo una petizione fra i cittadini per ottenere che non fosse subito applicata la tassa di ricchezza mobile.

Per lo Statuto si erano fatti grandi preparativi, ma la pioggia torrenziale sciupò la festa. I bambini delle scuole elementari che, riuniti in piazza del Popolo, andarono al Campidoglio, vi giunsero tutti bagnati, nonostante si fossero rifugiati nel palazzo Sciarra.

Per i nati in quel giorno fu creato, per cura di alcuni cittadini, un fondo da erogarsi loro alla maggiore età, e difatti fu loro consegnato nel 1891 un libretto di cassa di risparmio. Uno degli iniziatori di questa istituzione fu Pacifico Pacifici, morto recentemente, buon patriota e valido sostenitore delle idee liberali a Roma, quando era pericoloso il sostenerle.

In Campidoglio furono scoperte queste due lapidi:

S. P. Q. R
QUESTA MEMORIA
RICORDERÀ NEI POSTERI
IL GIORNO 11 OTTOBRE MDCCCLXX
QUANDO I ROMANI
CON VOTO SOLENNE UNANIME
SI VOLLERO RICONGIUNTI ALL'ITALIA
SOTTO IL COSTITUZIONALE GOVERNO
DI VITTORIO EMANUELE II
E
DEI SUOI SUCCESSORI