Pagina:Galiani, Ferdinando – Della moneta, 1915 – BEIC 1825718.djvu/235

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capo primo 229


Giovanni Locke1, volendo dimostrare quanto danno arrecava all’Inghilterra lo scemare il frutto del denaro, per la diminuzione della quantitá necessaria al corso, che ne potea seguire, entra a ricercare quanto denaro si richiedesse a’ bisogni dell’Inghilterra ed a mostrare come essa n’era assai mal provveduta. Vero è ch’egli non siegue un esatto computo, contentandosi di scoprire la veritá, che cerca, quasi in un barlume. Divide il popolo tutto in quattro classi. La prima de’ lavoratori, che noi diciamo «bracciali», quali sono i contadini e tutti i bassi artigiani. L’altra degli affittuari di terre e de’ capi artigiani, cioè di coloro che diriggono e pagano que’ della prima, e del frutto delle fatiche di quelli, promosse, dirette e raccolte da essi, fanno un corpo di commercio, che si dá a spacciare a’ mercatanti e bottegai, che sono nella terza classe. Questi, che in inglese egli chiama «brukers», sono coloro che non applicano alla cultura delle terre o all’arti; ma raccolgono mediante il denaro, che è l’unico loro fondo, le manifatture e i viveri, e poi o gli trasportano o gli serbano o gli adunano o gli scompartono, e cosí guadagnano, vendendogli piú cari a’ consumatori. La quarta è di coloro che consumano le merci che sono per mano dell’altre tre classi passate.

I primi non sogliono ritenere molto denaro, vivendo dalla mano alla bocca; e, poiché sono pagati ogni sabato, si può accertare che in mano loro non v’è altro denaro che il prezzo d’una settimana di fatiche, o sia la cinquantaduesima parte di quanto in un anno guadagnano.

Gli affittuari non possono aver meno d’una quarta parte dell’affitto, o in mano loro o in quella de’ loro principali, di denaro non circolante; pagandosi in Inghilterra gli affitti in due semestri, che maturano il dì dell’Annunziazione a marzo e dì san Michele a settembre.

De’ mercanti non si può tener conto esatto; giacché v’è disparitá grandissima tra la velocitá, con cui i grossi negozianti

  1. Nel trattato Della riduzione degl’interessi dal sei al quattro per cento.