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LIBRO TERZO.
DALLA TRATTAZIONE
DELLA VERTENZA
AL VERBALE DI SCONTRO
I.
Generalità.
ART. 207.
Lo sfidato, nominati i suoi rappresentanti, comunica loro l’indirizzo e l’ora del convegno indicato da quelli dello sfidante.
ART. 208.
I rappresentanti dello sfidato devono trovarsi al convegno nel luogo e nell’ora indicati.
ART. 209.
Il mancato intervento loro al convegno stabilito, se non giustificato, deve ritenersi come rifiuto di riparazione cavalleresca, e l’offeso la ricercherà nel ver-