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Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/144

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118 Codice cavalleresco italiano


ART. 223 i.

Un giurì d’onore può assumere la presunzione d’indegnità per un giudizio successivo o contemporaneo, ma separato, alla vertenza in essere; ma non come elemento decisivo nel senso dell’art. 223 e succ. (C. d’On. Milano, 4 novembre 1910; Bari, 3 maggio 1922; Livorno, 5 marzo 1922; Roma, 5 giugno 1922).

Nota. — La presunzione non è elemento probatorio; e perciò per indegno si intende sempre colui che è già squalificato all’atto dell’offesa.

La presunzione potrà essere addotta per un giudizio successivo nel fine di stabilire, se del caso, la decadenza avvenire dell’offeso dalle prerogative cavalleresche. Ciò è logico. La presunzione della indegnità cavalleresca dell’offeso può cedere di fronte alle prove contrarie raccolte pel suo giudizio dal giurì d’onore.

La stessa presunzione, però, non consente, semprechè la buona fede sia manifesta, la perdita delle prerogative d’onore in chi offese prima e presunse poi la indegnità dell’offeso. Ed infatti una Corte d’onore di Milano il 4 novembre 1900 statuì:

ART. 223 k.

a) Se l’offeso non fu provocatore, e se l’offensore presumeva che l’offeso non fosse degno di trattare vertenze d’onore, la sospensiva delle prerogative cavalleresche dovrà limitarsi alla sola vertenza in essere.

b) Se, invece, l’offensore senza provocazione fosse stato a conoscenza che sull’offeso gravava già un atto indiscutibile di squalifica, se si esclude la buona fede, la sospensione a suo riguardo delle prerogative cavalleresche potrebbe essere pronunziata per un