Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/154

Da Wikisource.
128 Codice cavalleresco italiano

faceva obbligo all’offensore di riconoscere di avere inopportunamente ecceduto».

Nei riguardi della posizione morale cavalleresca dell’offensore statuì: «per quanto consta al giurì, il signor X. Y. ha tenuto da allora (dalla pubblicazione della sentenza ricordata) in poi una condotta irreprensibile, nè oggi avrebbero più ragioni d’essere apprezzamenti d’ordine morale a di lui carico per un fatto risalente alla gioventù. Per tali considerazioni il giurì ecc., restituendo al sig. X. Y. la capacità cavalleresca, fa obbligo ecc. e dichiarando chiusa la vertenza invita le parti a stringersi la mano alla presenza del giurì».

Ma poichè un fiore non fa primavera, e malgrado che il ghiaccio sia rotto, ritengo che in tema di riabilitazione cavalleresca bisognerà lasciar correre ancora molta acqua sotto il ponte del tempo.


VI.

A chi non è concesso o è interdetto l’onore delle armi.

Nota. — Fino dai tempi più remoti, la Società concesse di trattare le questioni d’onore con le armi ai soli uomini liberi, ai cavalieri di nascita e a coloro che per l’educazione, l’intelligenza e la bravura, sollevandosi dalla classe del semplice onest’uomo si posero allo stesso livello del gentiluomo, per la conseguita posizione sociale: tenendo fermo il principio, che le questioni d’onore devono essere trattate solo da persone eminentemente onorate. Da ciò, quella lunga serie di eccezioni e d’interdizioni al