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Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/159

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Libro terzo 133

chiesta del creditore, di assicurare in modo efficace il pagamento del debito, qualora la scadenza fosse posteriore al duello (v. art. 241, lettera i).

e) a chi per ragioni che ledono l’onore, fosse stato escluso da un club o circolo, da un reggimento, corpi od associazioni;

Nota. — Non essere ammessi (bocciati) in un Club, non significa esserne stati esclusi o espulsi. Per essere ammessi è necessario riescire accetti a tutti i componenti e quindi basta incontrare l’antipatia di due o tre di essi per restarne scartati. Che detti voti si fondano essenzialmente sulla simpatia, lo dimostra il fatto, che alcune volte, persone di sospettata onorabilità vengono ammesse, o escluse oggi per essere riammesse domani; mentre altre onorabilissime non furono mai accettate.

f) a coloro che sono sotto l’imputazione di aver mancato all’onore, o di aver commesso un reato, o permesso di mancare alle regole cavalleresche, o alle condizioni pattuite in uno scontro, o che avessero inserito o lasciato inserire nei verbali di una vertenza d’onore cose contrarie alla verità;

Nota. — Manca all’onore chi accetta di rappresentare una parte contro chi precedentemente lo rappresentò o fu da lui rappresentato. Tra rappresentato e rappresentante devono correre od essere corsi tali rapporti di confidenza e di reciproca fiducia da escludere a priori la necessità di dimostrare quanto sia obbrobrioso rivolgersi per interesse privato, o per altro non lodevole movente, contro chi per la qualità di rappresentante o di rappresentato ha dovuto per onestà cavalleresca confidare spesso cose delicatissime, che altrimenti non avrebbe confidato. Ed il fatto di rappresentare un amico o di essere da lui rappresentato in una vertenza è favore sì grande che solo un pazzo, o un anormale possono porre in oblìo.