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Libro terzo | 143 |
VIII.
Tra chi non può aver luogo il duello.
Il duello non può aver luogo:
a) tra parenti di primo grado, e cioè tra padre e figlio; tra fratelli consanguinei od uterini; tra zio e nipote; tra cugini consanguinei in primo grado; tra suocero e genero;
Il duello è interdetto (per quella e sola determinala vertenza):
b) a chi pretendesse battersi alterando le prescrizioni del Codice cavalleresco, o dichiarasse a priori di disconoscere la legge e l’autorità della Corte d’onore;
Nota. — Sotto il nome di Codice cavalleresco intendiamo quel complesso di norme e di regole, portato naturale della trasformazione delle idee attraverso il tempo, passate allo stato di cousuetudini, che nelle vertenze di onore tra i gentiluomini costituiscono ed hanno la forza di leggi e alle quali nessuno oserebbe sottrarvisi, poichè conformi al buon senso, a giustizia e correttamente cavalleresche. La dichiarazione di disconoscere la legge e l’autorità della Corte d’onore porta seco la limitazione dei poteri illimitati dei rappresentanti e implicitamente la condizione essenziale di escludere qualsiasi soluzione della vertenza, che non sia quella delle armi.
c) al giovane che non ha ancora estratto il numero di leva;
d) al parente ed all’amico che volessero sostituire il parente o l’amico, tranne i casi contemplati negli articoli 250 e successivi;