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Libro terzo 147


Nota. — Questa regola, come altre già esposte in questo Codice cavalleresco, ha le sue eccezioni. Così, si potrà accordare la facoltà di battersi in duello al minorenne offeso, se ammogliato, o se già iscritto nei ruoli dell’esercito di prima linea. Se la società riconosce legalmente nel minorenne la capacità di addivenire capo di famiglia, o quella di difensore della patria, perchè rifiutargli il diritto di tutelare personalmente il proprio onore?

ART. 243.

Se il minorenne è offensore, l’offeso può accettare la sostituzione del fratello maggiore dell’offensore; oppure attendere che l’offensore abbia raggiunto la maggiorità cavalleresca per ottenere da lui la riparazione dell’offesa. Però è da preferirsi l’appello a un giurì o alla Corte d’onore.

ART. 243 bis.

Nel caso di cui all’art. 243 i rappresentanti stendono relativo verbale e aggiornano la riunione a quando sarà tolto l’ostacolo dell’età. All’epoca determinata i rappresentanti si riuniscono per la trattazione della vertenza, e se necessario, scegliere le armi e stabilire le condizioni dello scontro (G. d’On. Torino, 27 marzo 1892).

Nota. — La data fissata nel detto verbale per risolvere la vertenza con le armi, non può essere modificata (a meno che siano stati preveduti i casi), se il minorenne prima del termine fissato siasi arruolato, o arruolato nell’esercito per anticipata chiamata, o dichiarato emancipato conforme alle disposizioni del Codice civile.

ART. 244.

Il maggiorenne offeso dal minorenne, può non rac-