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Libro terzo 149


ART. 246.

Tutti coloro che non hanno raggiunto l'età di 55 anni e che non trovansi nelle condizioni espresse nel capitolo delle Sostituzioni, sono obbligati a rendere ragione personalmente delle offese da loro dirette ad altri gentiluomini e a chiedere una riparazione per le ingiurie che da questi fossero lanciate loro1.

Nota. — Qui si affaccia la solita eccezione, quale portato della circostanza, per la quale, gli anni, non pesando egualmente sulle spalle di tutti, potremmo trovarci di fronte a persone che, non avendo ancor raggiunti i cinquantacinque anni, si trovano nell’assoluta impossibilità di adoperare le armi.

Per cui, ogni volta che si tratterà di campioni, l’età dei quali sia avanzata, piuttosto che di tener conto degli anni, si darà maggior peso allo stato fisico degli avversari e alle circostanze del fatto, pel quale si richiede una soddisfazione.

ART. 247.

In massima, il duello non può aver luogo tra persone che hanno raggiunto il cinquantesimo anno di età.

Nota. — Per principio cavalleresco e morale si ritiene che un giovane non possa battersi con un vecchio, il quale abbia oltrepassati i cinquantacinque anni, senza che questi abbia offeso, offeso gravemente o percosso, il giovane avversario. In tutti i modi, per quanti torti si possano rimproverare al vecchio, i rappresentanti e i testi-

  1. Federico Imperatore, in una certa sua costituzione dispose «che non potessero essere astretti al duello i maggiori d’anni sessanta e li minori di XXV». Il che sogliono osservare i Siciliani, i quali hanno questa legge. — Alciato, Duello, Venezia, 1545, pag. 32.