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Libro terzo 155


riteniamo ingiuste, anticavalleresche e immorali le altre (b, c, d, e).

L’oltraggio che ha colpito il padre, ha colpito il figlio, lo stesso nome, lo stesso sangue; è quasi la stessa persona, che è stata manomessa dall’ingiuria diretta al genitore.

Perciò è ben difficile, rifiutare a un figlio di sostituire il padre suo, infermo e gravemente offeso, ancorchè non abbia raggiunto i cinquantadue anni, o se l’età dell’aggressore fosse più vicina a quella del padre che a quella del figlio.

ART. 257.

Per le offese con vie di fatto non è ammessa alcuna eccezione di età, e si deve riconoscere al figlio il diritto di chiedere soddisfazione per l’onta fatta al padre. Ma è più logico piuttosto che i rappresentanti si avvalgano di codesta richiesta per deferire al giudizio di un giurì, o meglio, della Corte d’onore, la definizione della vertenza.

ART. 257 bis.

Si può domandare conto dell’offesa fatta colla stampa alla madre, alla moglie ed alla sorella non maritata, o maritata ad uomo incapace per assenza, o per altri motivi (C. d’On. Venezia, art. 16 Regol.).

ART. 258.

Il fratello maggiore può sostituire il fratello minore, sempre quando questi sia l’offeso e l’aggressore sia minorenne.

ART. 259.

Un amico può sostituire l’amico sotto speciali condizioni che sono: