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162 Codice cavalleresco italiano


ART. 270.

La responsabilità di un articolo offensivo, scritto o firmato da chi ha sorpassato i cinquantacinque anni, cadrà sul direttore del giornale che lo ha pubblicato, se l’autore o firmatario non si trovi in condizioni fisiche tali da poter accettare una domanda di soddisfazione.

ART. 271.

In caso contrario, cioè in quello nel quale l’autore o firmatario dell’articolo sia ancora sufficientemente capace di maneggiare le armi, dovrà personalmente rispondere alle ingiurie pubblicate a bella posta, in mala fede e senza provocazione; privandolo una tale azione del privilegio d’immunità, che l’età avanzata gli concedeva.

Nota. — Le offese commesse per mezzo della stampa sono di natura più gravi di quelle provenienti verbalmente da una persona.

ART. 272.

Non si terrà responsabile, e rifiuterà qualsiasi soddisfazione, quel direttore di giornale o pubblicista che stampa articoli, nei quali, senza fare alcuna offesa od allusione personale, esprima i propri apprezzamenti su fatti compiuti, o li riporti come semplice cronaca (Giurì d’onore, marzo 1885, Napoli).

ART. 273.

Fatta astrazione da ogni esame sulla forma del mandato di una sfida collettiva, un pubblicista non deve rispondere con le armi di un articolo, sia di