Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/201

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Libro terzo 175

assoluta sui quesiti che vengono sottoposti al suo giudizio, guidato dalla propria coscienza e dalle consuetudini cavalleresche italiane, consacrate nelle leggi d’onore (v. art. 83, 84, 141, 142).

Nota. — Se per errore le testimonianze furono assunte a verbale e se, per un falso apprezzamento della propria responsabilità, o incompleta cognizione delle consuetudini cavalleresche, furono fatte sottoscrivere dai testi, devono essere distrutte dal Presidente prima della pubblicazione del lodo. Innanzi tutto una persona onesta, che depone sotto il vincolo d’onore, ha il diritto di essere creduto. In secondo luogo: se egli accetta per un senso squisito di galantuomo di deporre davanti a un giurì, deve pure da questo essere garantito, che da quanto egli affermò sulla propria onorabilità, non abbia a derivargli nocumento anche in tempo lontano. Ciò non può essergli garantito, se gli furono fatte sottoscrivere le deposizioni, le quali alla scomparsa del depositario, o anche prima (sono tante le alterne vicende della vita!), possono andare a finire dal salumaio o dal rigattiere. Ed è appunto per il diritto di codesta tutela che si fa obbligo del segreto, pena la squalifica, ai componenti il giurì medesimo.

Chiamati a deporre davanti al magistrato i giudici d’onore dovranno a qualunque costo trincerarsi dietro il segreto d’ufficio; nulla dovranno dire sulla cosa giudicata e riferirsi al lodo.

In tutti i tempi i nostri gentiluomini ci han dato l'esempio di codesta delicatezza. Ricordo, tra i molti, il Generale Medici del Vascello, e il Generale Spingardi, e potrei nominare tanti e tanti altri ufficiali del nostro esercito, onore e decoro d'Italia, i quali tacquero anche davanti al Magistrato sulle circostanze conosciute come giudici d'onore; e furono ammirati.