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Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/226

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200 Codice cavalleresco italiano
ART. 311.

Se una circostanza qualunque, indipendente dalla volontà, ritarda l’arrivo di uno degli avversari, si concederanno al ritardatario sino a quindici minuti di comporto; spirati i quali, i testimoni redigeranno apposito verbale e si ritireranno con la parte rappresentata (Angelini, XIV, 3° concede un’ora di comporto).

ART. 312.

Se il ritardo fu causato da forza maggiore i padrini o testimoni del ritardatario ne terranno informati, nel tempo più breve, quelli della controparte, esponendo la causa del ritardo e, offrendo le giustificazioni, domanderanno di rimettere lo scontro ad altra ora o ad altro giorno (Angelini, XIV, 4°).

ART. 313.

Solo quando sarà attribuito a negligenza della parte il ritardo constatato, l’avversario che attese inutilmente, può negare al ritardatario l’azione cavalleresca, che non ebbe effetto nel giorno e nell’ora precedentemente stabilita. In tal caso è nullo il verbale di cui all’art. 312 (Angelini, XVI, 4°).

ART. 314.

Sul terreno i primi non devono interloquire tra di loro, nè coi testimoni avversari. Tutte le comunicazioni da farsi alla controparte devono essere fatte a mezzo dei propri testimoni (Châteauvillard, V, 1°).

ART. 315.

Se lo scontro alla sciabola dovrà aver luogo con la