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Libro quarto 209


VI.

Direttore del combattimento.

ART. 338.

Il direttore del combattimento è nominato dai testimoni.

ART. 339.

Il direttore del combattimento è scelto tra i testimoni delle due parti, ed ha l’incarico di rammentare ai duellanti i loro doveri principali, cioè:

di non iniziare l'attacco prima che egli abbia pronunciato il comando: «A loro!»;

di sospendere immediatamente il combattimento e mettersi fuori misura al comando di «Alt!»;

di non afferrare l’arma nemica con la mano disarmata;

di non parare il colpo con la mano disarmata nei duelli alla spada (Angelini, XV, 16°).

ART. 340.

Al direttore del combattimento spetta di:

chiedere se è noto il verbale di scontro;

far prendere le distanze;

dare il comando «A loro!» per far incominciare il combattimento;

consegnare le armi ai duellanti (qualora sia testimone dell’offeso).

ART. 341.

Generalmente la scelta per dirigere lo scontro cade