Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/24

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xxii Prefazione

disegno della nuova legge li priva del beneficio dell’art. 341 del Codice penale, mentre commina la pena della detenzione da un mese ad un anno a chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo a pubblico disprezzo, perchè essa o non abbia sfidato, o abbia ricusato il duello, o sia ricorsa al giudizio della Corte d’onore, ovvero, dimostrando o minacciando disprezzo, incita altri al duello.

È da augurarsi che la nuova legge sulla Corte d’onore, ideata con tanta opportunità di senno pratico e morale dall’on. V. E. Orlando, Ministro di G. e G., venga al più presto approvata dai due rami del Parlamento; nè codesta approvazione potrà mancare al progetto di legge ora descritto nelle sue linee principali, perchè è nel desiderio e nella coscienza pubblica e corrisponde alle esigenze delle cosidette consuetudini cavalleresche, in quanto le integra e le rafforza nella forma e nelle finalità di raggiungere la soluzione del dibattito d’onore in un modo logico, onesto e leale senza fare ricorso alla violenza delle armi, negazione di coraggio, di verità, e di giustizia.

Al raggiungimento di codesto nobilissimo fine di ben sentita umanità e di meglio compresa civiltà è sempre stato diretto questo mio modesto lavoro; e perciò mi è sembrato non inopportuno di armonizzare questa quattordicesima edizione con il progetto della legge sulla costituzione della Corte d’onore, legge che dovrà essere approvata, perchè richiesta e voluta dalla coscienza generale della Nazione. Ed io auguro al nuovo sforzo legislativo dell’on. V. E. Orlando di raccogliere sollecitamente i frutti bene-