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224 Codice cavalleresco italiano


ART. 377.

I testimoni che, durante l’assalto, hanno avuto agio di giudicare con sangue freddo il giuoco dell’avversario, si asterranno dal rilevare al proprio cliente i difetti schermistici del nemico e dal consigliarlo a questa parata o a quell’attacco. Operando altrimenti, mancherebbero alla coscienza e alla lealtà di gentiluomo.

Nota. — Sarà opportuno che i due protagonisti non si allontanino più di otto o dieci metri dalla linea di guardia; possono bensì scambiare qualche parola a mezza voce e con discrezione coi loro testimoni.

ART. 378.

Spirato il tempo concesso per il riposo, il direttore del combattimento richiamerà tutti al loro posto, comandando: «Signori, in guardia!». I combattenti ritorneranno sulla linea, dove erano stati collocati in guardia la prima volta e, ripresala, al comando del direttore «A loro!», ricominceranno il combattimento.

ART. 379.

La sospensione per ferita non è considerata come riposo, e quindi il duello ricomincerà solo dopo la medicatura e con l’approvazione dei medici, se godono del voto deliberativo.