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Libro quarto | 239 |
Se la questione, nata sul terreno, dovesse risolversi con le armi, l’altro testimone e il primo dovranno prestare l’opera loro al provocato (De Rosis, III, 9°).
Se il provocatore è uno dei duellanti e il provocato uno dei testimoni, si accorderanno all’ingiuriato testimone i diritti dell’offeso con vie di fatto (così Châteauvillard).
Nota. — È naturale che i vantaggi della scelta dell’arma e del terreno, nonchè la specie del duello, spettino al testimone provocato, il quale, per adempiere a un dovere di amicizia e di gentiluomo, si trova sulle braccia un duello.
Nessuno deve essere presente alla lotta, tranne i medici e i testimoni, ai quali è vietato di entrare in discussioni, od in polemiche, per mezzo della stampa circa la vertenza da essi condotta a termine; se le circostanze lo esigeranno, pubblicheranno per la stampa il verbale di seguìto scontro (Angelini, XV, 44°).
Nota. — Il duello ai giorni nostri, essendo considerato (e a torto) un mezzo di riparazione alle offese personali, deve assolutamente aver luogo privatamente, e non servire di pascolo ai curiosi, che vanno in cerca d’emozioni.
I primi hanno il diritto di rifiutare di battersi alla presenza di terzi estranei allo scontro; nè i padrini