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Libro quarto 243
ART. 428.

Se nel verbale si farà menzione di fatti contrari alle leggi d’onore a carico di uno dei combattenti, e i testimoni del quale rifiutino di sottoscriverlo, quelli della parte avversaria firmeranno il verbale, aggiungendovi il rifiuto per parte dei colleghi di firmarlo.

ART. 429.

Copia di questo verbale verrà rimessa a un Giurì d’onore, nominato espressamente dai firmatari del verbale, perchè, giudicando la condotta loro, stigmatizzi quella degli avversari.

ART. 430.

Data la circostanza di cui all’art. 428, il verbale e il verdetto del giurì d’onore sarà, assolutamente, reso di pubblica ragione.


Visite.

Nota. — La consuetudine porta che, se uno dei duellanti è stato ferito abbastanza gravemente, il feritore prende sovente informazioni sullo stato di salute dell’avversario. Ciò, ben s’intende, deve farsi solo quando i due combattenti dopo lo scontro si sono stretta la mano.

Il feritore eviterà di recarsi all’abitazione del ferito per averne le novelle, ma incaricherà di ciò gli amici, che lo assistettero nel duello.

Se i testimoni ed il medico della controparte erano di vecchia conoscenza del duellante, sarà bene che questi faccia loro una visita, o che almeno lasci al loro domi-