Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/276

Da Wikisource.
250 Codice cavalleresco italiano


Nota. — Duellando con armi rigate, i testimoni si assumono una responsabilità grave di fronte alla Legge, la quale appunto proibisce la rigatura delle armi (articolo 243 del Codice penale).

La rigatura aumenta straordinariamente la giustezza di tiro, e sbavando la superficie del proiettile, le ferite che ne derivano assumono un carattere di gravezza loro speciale.

c) il mirino dovrà essere fisso e ben disposto sull’asse della canna e non ad anello mobile;

d) gli acciarini delle pistole non devono avere uno scatto troppo facile nè troppo duro.

Nota. — In ambedue i casi si manifesteranno inconvenienti. Nel primo, il colpo potrebbe partire prima che il tiratore avesse diretto la linea di mira sull’avversario; nel secondo, dovendo fare uno sforzo coll’indice per produrre lo scatto, il colpo colpirebbe facilmente nel vuoto, prolungando in tal guisa l’ansia dei combattenti.

ART. 447.

Le pistole a doppio scatto (double-détente) non si devono adoperare, come pure devono escludersi quelle di precisione, perchè il loro uso aggrava la responsabilità penale dei duellanti (art. 243 Cod. pen.).

ART. 448.

Le canne delle armi devono essere accuratamente pulite nell’interno; i luminelli non otturati, e il meccanismo deve presentare una eguale facilità di scatto.

ART. 449.

Le munizioni sono provvedute dalla parte lesa; e