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256 Codice cavalleresco italiano


il combattimento; misureranno sulla linea tracciata in procedenza la distanza stabilita per il combattimento e ne marcheranno con bastoni, pietre o fazzoletti, i termini, ossia, i posti da occuparsi dai duellanti.


VI.

Caricamento delle armi.

ART. 459.

Alla presenza dei quattro testimoni si rompono i suggelli e si apre la cassetta contenente le armi e le munizioni. Si estraggono due pistole, se ne montano i cani e se ne porge una a ciascun duellante, perchè ne facciano succedere lo scatto e prendano esatta conoscenza della resistenza del medesimo.

ART. 460.

Si passa quindi al caricamento delle armi, che è la più importante operazione che precede uno scontro alla pistola.

Le armi devono essere caricate alla presenza dei testimoni e da uno di loro molto esperto in ciò, tranne il caso della presenza di un armaiuolo.

Nota. — Nel comporre la carica si abbia cura d’introdurre nella canna una quantità di polvere sufficiente per ottenere un tiro regolare e costante. Bastano pochi centigrammi in più di polvere per imprimere al proiettile una traiettoria assai curva e quindi rendere un problema la facilità di colpire. Ciò non basta; è necessario essere scrupolosi nel misurare la polvere, perchè in ciascuna canna se ne introduca la identica quantità.