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258 | Codice cavalleresco italiano |
Rifiutarsi a tale visita equivale a rifiuto di battersi.
VII.
Posto dei duellanti e dei testimoni.
Caricate le armi e subita dagli avversari la visita dei testimoni, questi faranno avanzare i duellanti, che saranno condotti al posto loro assegnato da due testimoni, precedentemente incaricati di ciò (Châteauvillard, VI, 7°).
La scelta del posto spetta all’offeso, a meno che siasi stabilito di affidarla alla sorte.
Il direttore dello scontro rammenta con brevi parole il dovere di condursi da gentiluomini; di attenersi alle condizioni speciali stipulate dalle parti e di obbedire prontamente ai suoi comandi.
Un testimone dell’offeso prende le due pistole, una per mano, le copre con un fazzoletto, se lo desidera la controparte, e l’offeso indica la mano (destra o sinistra), che impugna la pistola che sceglie.
L’altra pistola viene passata alla controparte per essere rimessa nelle mani dell’avversario.