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258 Codice cavalleresco italiano


ART. 462.

Rifiutarsi a tale visita equivale a rifiuto di battersi.



VII.

Posto dei duellanti e dei testimoni.

ART. 463.

Caricate le armi e subita dagli avversari la visita dei testimoni, questi faranno avanzare i duellanti, che saranno condotti al posto loro assegnato da due testimoni, precedentemente incaricati di ciò (Châteauvillard, VI, 7°).

ART. 464.

La scelta del posto spetta all’offeso, a meno che siasi stabilito di affidarla alla sorte.

ART. 465.

Il direttore dello scontro rammenta con brevi parole il dovere di condursi da gentiluomini; di attenersi alle condizioni speciali stipulate dalle parti e di obbedire prontamente ai suoi comandi.

ART. 466.

Un testimone dell’offeso prende le due pistole, una per mano, le copre con un fazzoletto, se lo desidera la controparte, e l’offeso indica la mano (destra o sinistra), che impugna la pistola che sceglie.

L’altra pistola viene passata alla controparte per essere rimessa nelle mani dell’avversario.