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272 Codice cavalleresco italiano

ricevono danno, sono in pieno diritto di protestare pubblicamente e di rivolgersi ad un giurì o alla Corte d’onore, se n’è il caso.

ART. 501.

Un giurì d’onore su istanza di una delle parti (qualora si rifiuti l’altra parte di deporre sulla falsità della narrazione dei fatti), può dichiarare non veritiero un verbale, sempre quando la parte appellante produca documenti e testimonianze attendibili in sostegno del proprio appello.

ART. 502.

Mancando documenti o testimonianze attendibili, un giurì d’onore richiesto non può emettere alcun verdetto sulla verità o meno di un verbale, senza l’intervento di tutti coloro che lo sottoscrissero.

ART. 502 bis.

Se, però, il verbale fu sottoscritto dai rappresentanti o dai testimoni ed accettato dalle parti interessate, non si può ammettere la falsità.

Nota. — Di fatti accogliendo tale protesta, un giurì d’onore ammetterebbe tacitamente che tanto i quattro padrini quanto i due primi sono una manica di birbanti; e che il primo, se ha accettato un verbale per lui disonorante, lo ha subìto, o perchè contiene il vero, o per far piacere all’avversario, che lo avrà largamente ricompensato del sacrificio.

ART. 503.

Se il verbale impugnato porta, oltre la firma dei rappresentanti o dei testimoni, quella dei due primi,