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280 Codice cavalleresco italiano

V.

Verbale di seguìto scontro.

ART. 511.

Il verbale di seguìto scontro deve riassumere brevemente tutti i fatti e le circostanze che accompagnarono il combattimento durante il suo svolgimento, la durata dello scontro e la natura delle ferite.

ART. 512.

Vi si dichiarerà se le parti vi si comportarono cavallerescamente le une verso le altre e se, terminato il duello, gli avversari si riconciliarono o no.

ART. 513.

Si eviterà di dire che l’onore fu soddisfatto e che i duellanti si batterono con coraggio. Il duello non rende l’onore a chi l’ha perduto; tutto al più può soddisfare la vanagloria di chi, duellando, ingenuamente crede di dare prova di coraggio.

ART. 514.

Il verbale in seguito allo scontro si chiuderà colla menzione del luogo, del giorno e dell’ora dello scontro; e sarà firmato dai quattro testimoni e, s’è possibile, controfirmato dai medici. Le condizioni speciali, nelle quali avvenne l’offesa, consiglieranno sulla opportunità di pubblicarlo.