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288 | Codice cavalleresco italiano |
e del nome delle parti e dei rappresentanti, vengono trasmesse per via gerarchica:
Per l’esercito
se trattasi di vertenza fra ufficiali generali, al comandante del corpo d’armata a cui appartiene l’ufficiale generale che ha inviato la sfida;
se trattasi di vertenza fra ufficiali superiori od inferiori, oppure di vertenza fra altri militari, rispettivamente al comandante della divisione o del corpo, a cui appartiene l’ufficiale o militare di truppa che ha inviato la sfida.
Per la marina
se trattasi di vertenza fra vice ammiragli o gradi corrispondenti di altri corpi della marina, al sottosegretario di Stato;
se trattasi di vertenza fra contrammiragli o gradi corrispondenti di altri corpi della marina od ufficiali superiori o inferiori, al comandante in capo del dipartimento, al comandante in capo di forza navale o al comandante militare marittimo da cui dipende l’ufficiale che ha inviato la sfida;
se trattasi di vertenza fra ufficiali subalterni oppure di vertenza fra altri militari, all’autorità più elevata in grado da cui dipende l’ufficiale o il militare del corpo reale equipaggi che ha inviato la sfida;
qualora la vertenza abbia luogo fra ufficiali e altri militari imbarcati su navi isolate all’estero, la relazione o le relazioni vengono trasmesse all’autorità più elevata in grado o più anziana a bordo, e se allo stesso ancoraggio sono riunite più navi, al comando superiore.
È dovere delle autorità gerarchiche di non frapporre ostacoli od indugi di sorta alla trasmissione del piego contenente la relazione o le relazioni dei rappresentanti.
Art. 5.
Le autorità, a cui è diretto il piego, senza prendere co-