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316 Codice cavalleresco italiano

Indegnità (verdetto del giurì sfavorevole all’imputato di) art. 235.

          »           quando non si solleva, art. 6, 114, 223 c).

          »           (come si giudica la pertinacia nell’accusa di), art. 6.

          »           (venendo a mancare le prove della), art. 228.

          »           (ciò che può condurre alla), art. 301.

          »           (come si formula l’accusa di), art. 227.

          »           (quando manca l’accusa scritta si ritiene pretesto), art. 227.

          »           (verdetto del giurì favorevole all’imputato di), art. 234.

          »           (le prove della) devono essere presentate entro 4 ore, art. 228, 229.

          »           (l’accusato di) può pretendere la chiusura della vertenza per mancata soddisfazione, se l’accusatore non dà le prove nel tempo prefisso, art. 231.

          »           è pronunciata dai quattro rappresentanti o da un giurì, art. 223 e succ.

          »           (all’accusato di) se non offre le controprove nel tempo prefisso può essergli negata la riparazione, ecc., art. 230.

          »           (non si discute mai la posizione cavalleresca dell’offeso), art. 223.

          »           nell’accusa di indegnità l’accusato deve produrre le controprove entro 48 ore o più dalla costituzione del giurì o dalla formulata accusa, a seconda dei casi, art. 229.

          »           di impugnare le armi, art. 223 e succ.

          »           (accusandosi di) una delle parti si sospende la vertenza e si appella a un giurì, art. 223.

Indegno (offensore dichiarato) da un giurì, art. 236.

       »        (l’) che offende per la stampa non risponde delle offese fatte, art. 268.

Inferiore offeso dal superiore, art. 241 n).

        »         (quando l’) non può sfidare, art. 240 p).

Infermi in materia d’onore, art. 248 e succ.

Infermità nel duellante, art. 233, IV.

Infrazione alle leggi d’onore, art. 358, 359.