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32 Codice cavalleresco italiano


VI.

Scuse1.

ART. 49.

Le scuse devono essere pari all’offesa. Sono, perciò, fatte verbalmente alla presenza dei due o dei quattro rappresentanti, a seconda dei casi, se l’offesa fu a parole; devono farsi con lo scritto, se l’offesa fu fatta con lo scritto; per la stampa, se effettuate per mezzo di quella (cioè per mezzo di pubblicazioni), salvo sempre il risarcimento del danno.

ART. 50.

Le dichiarazioni di scusa, tanto verbali quanto scritte, devono essere chiare e concise e verbalizzate.

Nota. — Le scuse non devono umiliare chi le fa, e nel verbalizzarle si useranno tutte le cautele, affinchè non sembrino strappate con la minaccia di guai maggiori, nel qual caso saranno di magra soddisfazione per l’offeso.

ART. 51.

Le scuse di qualunque specie, devono essere fatte prima che i rappresentanti stabiliscano le condizioni, l’ora e il luogo dello scontro, semprechè non siasi fatto appello al giurì o alla Corte d’onore.

ART. 52.

Le scuse presentate dopo la firma del verbale di scontro disonorano chi le fa. Offerte, devono essere

  1. Gelli, Manuale del duellante, pag. 41, 2a edizione (Hoepli).