Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/92

Da Wikisource.
66 Codice cavalleresco italiano
ART. 119.

Nel cartello di sfida devono essere chiaramente e tassativamente determinati i fatti che provocarono la sfida.

Nota. — Così sentenziò il Giurì d’onore nella vertenza Di Biase-Masiello-Ciullini, Firenze, 15 febbraio; vedi articoli 66-86 e 152. E di tale opinione sono pure Gelli, articoli 150 e 225; Viti, art. 5, d); Bellini, II, I e V, II; De Rosis, III, 6°. Ed è appunto per codesta precisione dei fatti che si evitano discussioni inutili e s’impedisce quella irritazione, che finisce quasi sempre ad impedire la soluzione pacifica, onesta e leale delle vertenze.

ART. 120.

Trovati gli amici che accettano di rappresentarlo, l’offeso deve munirli di pieni poteri e mettersi a loro completa disposizione; ai rappresentanti spetta tutta la responsabilità dell’onore e della vita del rappresentato.

ART. 121.

I rappresentanti devono, perciò, esigere che nel cartello di sfida risulti che sono muniti di pieni poteri. Se questa delega manca, essi devono rifiutarsi di portare il cartello di sfida.

Nota. — Così opinano pure: Bellini, VII, III; Angelini, X, 2°. I pieni poteri devono risultare in modo chiaro e positivo dalla lettera di nomina, e non devono essere soggetti a dubbi di sorta. Altrimenti il mandato non sarà considerato illimitato. Così, ad esempio, se l’offeso dicesse: «Vi do il più ampio mandato per ottenermi una soddisfazione anche per le armi»; il mandato sarebbe imperativo come se dicesse «vi do il più ampio mandato per otte-