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70 Codice cavalleresco italiano


avversari giudicheranno se l’appello fu giusto, e se la soddisfazione sia o no dovuta. L’accettazione immediata di un appello alla soddisfazione cavalleresca, non significa quindi conferma della supposta o reale offesa, e tanto meno assentimento di dare la richiesta soddisfazione. Codesta accettazione rappresenta atto di cortesia cavalleresca, pel quale il convenuto dà prova ch’egli non intende sottrarsi in alcun modo alle responsabilità d’onore, che il fatto addebitatogli impone. Ed in questo senso giudicò nella sentenza il Giurì d’onore, presidente S. E. il Ten. Generale Zoppis, nella sentenza Ten. Col. cav. Edm. Rossi contro avv. G. B. Acquaroni (Civitavecchia 27-8-1922).

ART. 129.

I portatori di sfida devono evitare qualsiasi discussione con lo sfidato. Ciò è inutile e non decoroso; perchè facilmente dalla discussione si può passare involontariamente alla provocazione.

Comunicata la sfida, i rappresentanti si ritireranno, lasciando allo sfidato il loro recapito nel fine di ricevere gli incaricati di lui (Bellini, II, II; Angelini, X, 70).

ART. 130.

Se l'offensore non dimora nella stessa città dell'offeso, i mandatari si recheranno ove abita l’offensore per consegnare in proprie mani il cartello di sfida, e cioè: la domanda di soddisfazione (Angelini, X, 35°).

ART. 131.

Adempiuta la loro missione, gli incaricati dell’offeso ritorneranno ove risiede il loro cliente in attesa