Pagina:Ghislanzoni - Abrakadabra, Milano, Brigola, 1884.djvu/71

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tolto il diritto di portare il nome de’ tuoi avi e dei tuoi congiunti di sangue, perocché non è giusto che tu abbia cosa veruna di comune con uomini onesti e rispettati.

«Il titolo di Secondo, a te conferito nel giorno dell’adolescenza, per stimolarti all’emulazione di un padre benemerito della umanità, verrà trasmesso fra due giorni al minore fratello, cui rimarrà il privilegio di portarlo e trasmetterlo al figlio primogenito.

«Per cinque anni e un giorno dovrà cessare ogni comunicazione fra te e il resto della umana famiglia. Non potrai soggiornare oltre ventiquattro ore in una città o circondario, né penetrare nelle case dei fratelli che ti hanno reietto, né assiderti alla mensa de’ tuoi simili, né profittare di alcun istituto pubblico, né viaggiare coi veicoli della Unione, né servirti di cosa veruna che appartenga alla Comunità degli uomini.

«I tuoi fratelli, a qualunque famiglia appartengano o circondario o dipartimento della grande Unione Europea e delle altre comunità che adottarono il Nuovo Codice, non ricambieranno con te un saluto né una parola quando ti incontrino pel loro cammino. Passerai fra le genti come un’ombra invisibile, come larva di un uomo che ha cessato di esistere.

«E perché tutti ti riconoscano, e nessuno per inscienza o inavvertenza possa opporsi ai voti della legge, l’Esecutore della Giustizia ti imporrà il collare di riprovazione, che tu porterai al collo per cinque anni ed un giorno fino ad espiazione compiuta. L’esecutore di Giustizia sarà tenuto a conservare la chiave di detto collare, che egli stesso discioglierà in questo luogo medesimo, al cospetto dei magistrati e del popolo, quando, esaurita la condanna, tornerai all’amplesso dei fratelli.

«Trascorsi i cinque anni ed un giorno, se, per malattia, o per altre circostanze indipendenti dal tuo libero