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62 | storia della decadenza |
Il patrimonio della Chiesa era sempre sottoposto a tutte le pubbliche imposizioni dello Stato1. Il Clero di Roma, di Alessandria, di Tessalonica ec. potè chiedere ed ottenere alcune particolari esenzioni; ma il figliuolo di Costantino resistè con vigore al tentativo, non per anche opportuno, del gran Concilio di Rimini, che aspirava alla libertà universale2.
IV. Il Clero Latino, che eresse il proprio tribunale sulle rovine del Gius civile e comune, ha modestamente riconosciuto come un dono di Costantino3 quell’indipendente giurisdizione, che fu il frutto
- ↑ Ambrogio, difensore il più vigoroso de’ privilegi Ecclesiastici, si sottomette senza contrasto al pagamento de’ tributi sulle terre: si tributum petit Imperator, non negamus, agri Ecclesia solvunt tributum, solvimus quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo: tributum Caesaris est; non negatur. Il Baronio (Annal. Eccl. an. 387) s’affatica d’interpretar quel tributo come un atto di carità piuttosto che di dovere; ma il Tomassino (Disc. Eccles. Tom. III. l. I. c. 34. p. 2-68) spiega più candidamente le parole, se non l’intenzione d’Ambrogio.
- ↑ In Ariminensi Synodo super Ecclesiarum et Clericorum privilegiis tractatu habito, usque eo dispositio progressa est, ut juga, quae viderentur ad Ecclesiam pertinere, a publica functione cessarent, inquietudine desistente, quod nostra videtur dudum sanctio repulisse. Cod. Teod. l. XVI. Tit. II. leg. 15. Se il Concilio di Rimini avesse potuto ottenere l’intento, questo merito pratico l’avrebbe potuto purgare da qualche speculativa eresia.
- ↑ Siamo assicurati da Eusebio (in vit. Const. l. IV. c. 27) e da Sozomeno (l. I. c. 9) che la giurisdizione Episcopale fu estesa e confermata da Costantino; ma il Gottofredo nella più soddisfacente maniera dimostra la falsità d’un
Roma al fine del quinto secolo, nelle loro lettere pastorali ne fanno menzione come d’una legge universale ch’era già confermata dall’uso dell’Italia.