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112 storia della decadenza

e tutte contribuivano a conservar la pace, ed a promuovere i vantaggi della società, per uso della quale in principio erano state fatte. I Merovingi, in cambio d’imporre una regola uniforme di condotta a’ diversi lor sudditi, permisero ad ogni Popolo, e ad ogni famiglia del loro Impero di usare liberamente le domestiche loro costituzioni1; nè i Romani furono esclusi da’ comuni vantaggi di questa civil tolleranza2. I figli abbracciavan la legge de’ loro padri, la moglie quella del marito, il liberto quella del padrone; ed in tutte le cause, nelle quali fossero di varia nazione le parti, l’attore o l’accusatore era tenuto a seguitare il foro del reo, che può sempre avere una giudicial presunzione di diritto o d’innocenza. Si concedeva una maggior libertà, se uno alla presenza del Giudice, dichiarava la legge, secondo la quale voleva vivere, e la nazional società, a cui desiderava d’appartenere. Tale indulgenza doveva abolire le parziali

  1. La Legge Ripuaria dichiara e stabilisce quest’indulgenza in favore dell’attore (Tit. XXXI in Tom. IV p. 240); e si suppone, o s’esprime la stessa tolleranza in tutti i codici, eccettuato quello de’ Visigoti di Spagna: Tanta diversitas legum (dice Agobardo nel nono secolo) quanta non solum in regionibus aut civitatibus, sed etiam in multis domibus habetur. Nam plerumque contingit ut simul eant, aut sedeant quinque homines; et nullus eorum communem legem cum altero habeat (in Tom. VI p. 350). Egli stoltamente propone d’introdurre una conformità di leggi, ugualmente che di fede.
  2. Inter Romanos negotia caussarum Romanis legibus praecipimus terminari. Tali sono le parole d’una costituzion generale, promulgata da Clotario, figlio di Clodoveo, restato solo Monarca de’ Franchi (in Tom. IV p. 116) verso l’anno 560.