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116 storia della decadenza

era generalmente punito con la morte; e l’uso delle pene capitali si è abbondantemente moltiplicato nella Giurisprudenza della moderna Europa1.

Le professioni civili e militari, ch’erano state separate da Costantino, furono di nuovo unite insieme da’ Barbari. Il duro suono de’ nomi Teutonici fu addolcito riducendoli a’ titoli latini di Duca, di Conte, o di Prefetto, ed il medesimo Ufiziale prese nel suo distretto il comando delle truppe, e l’amministrazione della giustizia2. Ma il fiero ed inculto Capitano rade volte era capace di soddisfare a’ doveri di Giudice, che richiedono tutte le facoltà d’una mente filosofica, laboriosamente coltivata dall’esperienza e dallo studio; e la sua rozza ignoranza fu costretta ad abbracciare alcuni semplici, e visibili metodi di assicurar la causa della giustizia. In ogni religione si è invocata la Divinità per confermare la verità, o per punire la falsità della testimonianza umana; ma questo

    alla morte non solamente gli omicidi, ma anche i ladri: quamodo sine lege involavit, sine lege moriatur; e fino il Giudice negligente era involto nella medesima sentenza. I Visigoti abbandonavano un chirurgo, che male fosse riuscito nelle sue operazioni, alla famiglia del morto, ut quod de eo facere voluerint habeant potestatem. L. XI Tit. 1 in Tom. IV p. 435.

  1. Vedi nel sesto Tomo delle opere dell’Heineccio (Elementa Juris Germanici L. II p. II n. 251, 262, 280, 283). Pure si può trovare in Germania qualche vestigio di queste pecuniarie composizioni fino al secolo decimo sesto.
  2. Tutta la materia de’ Giudici Germanici, e della loro giurisdizione, è trattata copiosamente dall’Heineccio (Elem. Jur. Germ. l. III n. 1, 72). Io non posso trovare alcuna prova, che sotto la stirpe Merovingica gli Scabini, o assessori fossero eletti dal Popolo.