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al dubbioso aiuto d’un campion mercenario. Questa oppressiva Giurisprudenza regolava i Provinciali della Gallia, che si querelavano di qualche ingiuria fatta loro nelle persone, o ne’ beni. Per quanto fosse grande la forza o il coraggio degli individui, i vittoriosi Barbari erano al di sopra nell’amore, e nell’esercizio delle armi; ed il vinto Romano era ingiustamente citato a ripetere nella propria persona la sanguinosa contesa, che già era stata decisa contra la sua patria1.

Un esercito divoratore di centoventimila Germani anticamente aveva passato il Reno sotto il comando d’Ariovisto. Fu appropriata loro la terza parte delle fertili terre de’ Sequani; ed il Conquistatore ben tosto ripetè le sue oppressive domande d’un’altra terza parte per uso d’una nuova colonia di ventimila Barbari, ch’egli aveva invitato a partecipare della ricca messe della Gallia2. Alla distanza di cinquecento anni, i Visigoti, ed i Borgognoni, che vendicarono la disfatta d’Ariovisto, usurparono la stessa disugual pro-

  1. Montesquieu (Espr. des Loix XXVIII c. 14) che intende perchè fu ammesso il combattimento giudiciale da’ Borgognoni, da’ Ripuari, dagli Alemanni, da’ Bavari, da’ Lombardi, da’ Turingi, da’ Frisoni, e da’ Sassoni, è persuaso (ed Agobardo sembra, che sostenga tal asserzione), che il medesimo non era permesso dalla Legge Salica. Pure si fa menzione dell’istesso uso, almeno ne’ casi di delitti di Stato, da Ermoldo Nigello (l. III 543 in Tom. VI p. 48), e dall’anonimo Biografo di Ludovico Pio (c. 46 in Tom. VI p. 112); come mos antiquus Francorum, more Francis solito ec.: espressioni troppo generali per escludere la più nobile delle loro Tribù.
  2. Cesare de Bell. Gallic. lib. 1 cap. 31 in Tom. 2 pag. 213.